PERIZIA ACUSTICA E RUMORE DENTRO CASA
Il quadro normativo in materia di inquinamento acustico in riferimento alle immissioni di rumore nel rapporto fra privati è costituito dall’art. 844 del codice civile.
Art. 844 c.c.
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Accettabilità ambientale e limite della normale tollerabilità
L’art 844 è posto a difesa del diritto di proprietà ed esteso dalla giurisprudenza ai rapporti, per esempio condominiali e/o di natura patrimoniale, tra i privati proprietari vicini, quindi è un aspetto privatistico, mentre la legge quadro (447/95) sull’inquinamento acustico non trova applicazione nel rapporto tra privati ma ha carattere pubblicistico, ovvero nell’interesse della collettività.
La perizia acustica
Gli operatori dell’ARPA preposti all’esecuzione di controlli in materia di inquinamento acustico sono tenuti ad intervenire esclusivamente per la salvaguardia dell’interesse pubblico, e dunque a fronte di segnalazioni di presunte violazioni delle norme previste dalla legge quadro 447/95 o dall’art. 659 c.p. L’art. 844 c.c., pertanto, non riguarda in alcun modo gli obblighi istituzionali espletati dall’ARPA.